La nostra azienda vanta un'esperienza di quasi 50 anni nel campo della vendita di ricambi per bruciatori e caldaie a gas e gasolio, accessori per impianti [...]

Dlgs 28/11 - Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili

Certificazione degli Installatori (Art.15)


DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28
Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla
promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili,
recante modifica e successiva abrogazione delle direttive
2001/77/CE e 2003/30/CE.

È entrato in vigore il 31 maggio 2012, l’obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici nuovi e in “edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti”, secondo quanto stabilito dall’articolo 11 e dall’allegato 3 del Dlgs n. 28/2011, il cosiddetto Decreto Rinnovabili, in attuazione della direttiva 2009/28 CE sulla promozione dell’uso dell’energia rinnovabile.
Le norme stabiliscono che gli edifici soggetti all’obbligo debbano prevedere l’uso di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, elettricità e raffreddamento.
Per quanto riguarda gi impianti di produzione di energia termica, la legge stabilisce che siano progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria
La somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento deve essere assicurata nella misura del 20% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013; del 35% quando la richiesta è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016; del 50% quando la richiesta è rilasciata dal 1° gennaio 2017.
Oltre agli edifici nuovi, l’obbligo di consumi termici rinnovabili vale anche per gli edifici esistenti con superficie utile maggiore di 1.000 metri quadrati soggetti a ristrutturazione integrale o soggetti a demolizione e ricostruzione, valori comunque incrementabili dalle Regioni. Per gli edifici pubblici gli obblighi di integrazione sono incrementati del 10%.
Gli obblighi previsti dalla normativa non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.
Per quel che riguarda l’elettricità, invece, è obbligatorio installare una potenza da rinnovabili che varia in base alla superficie dell’edificio moltiplicata per un coefficiente che aumenta in tre scaglioni da qui al 2017:
- 1 kW ogni 80 mq se la richiesta del titolo edilizio è presentata entro il 31 dicembre 2013
- 1 kW ogni 65 mq fino a fine 2016
- 1 kW ogni 50 mq dal 2017
L’impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di integrazione deve essere evidenziata dal progettista nella relazione tecnica di cui all’articolo 4, comma 25, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 e dettagliata esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili.

 

Certificazione degli installatori- Art. 15 - Sistemi di qualificazione degli installatori

 

1. La qualifica professionale per l’attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti
e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa Entalpia
e di pompe di calore, è conseguita col possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, in alternativa, alle lettere a) , b) o c) del comma 1 dell’articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo.
2. A decorrere dal 1° agosto 2013, i requisiti tecnico professionali di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c) del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 si intendono rispettati quando:

a) il titolo di formazione professionale è rilasciato nel rispetto delle modalità di cui ai commi 3 e 4 e dei
criteri di cui all’allegato 4 del Dlgs 28/2011 e attesta la qualificazione degli installatori (prova pratica)

b) il previo periodo di formazione è effettuato secondo le modalità individuate nell’allegato 4 del Dlgs 28/2011.

 

NEWS

Orari di apertura delle nostre sedi

Gli orari di apertura in questo periodo sono:-  sede di Romadal Lunedì al Ve ...

E' ora possibile pagare con carta di credito

 Abbiamo attivato il servizio di pagamento con carta di credito!I clienti po ...

CON DHL SIAMO ANCORA PIU' VELOCI!

Il recente accordo sottoscritto con DHL ci permette di essere ancora più vic ...
vedi tutte le news

FORNITORI